Statuto del Comitato Genitori Interistituti di Vicenza

STATUTO

ART.1
In data 10/3/1998 i Comitati dei Genitori degli Istituti Superiori di Vicenza, e i Presidenti dei Consigli d’Istituto fondano a scopo rappresentativo e di coordinamento il COMITATO INTERISTITUTI. La sede del Comitato è presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri "A. Canova", viale Astichello n. 195 a Vicenza. La sede potrà essere trasferita, previa delibera dell’assemblea dei soci.

ART. 2
Il Comitato è apartitico, aconfessionale e contrario ad ogni tipo di discriminazione.

ART. 3
Il Comitato non ha scopi di lucro. Persegue finalità di continuità didattica e solidarietà sociale nel campo dell’educazione, delle pari opportunità, della non violenza, della pace e promuove spazi culturali ed iniziative tese a valorizzare le agenzie educative nel suo insieme. Si propone come coordinamento degli organismi di partecipazione dei Genitori nelle scuole, attivandosi come referente rappresentativo nei confronti della Pubblica Amministrazione.

ART. 4
Sono  fondatori e componenti di diritto i Presidenti dei Comitati dei Genitori delle scuole superiori Vicentine, e/o i loro delegati, e i Presidenti dei Consigli d’Istituto, e/o i loro delegati. L’assemblea della associazione è valida se sono presenti almeno due terzi delle scuole aderenti.

ART 5
L’adesione di nuovi rappresentanti, come la recessione degli attuali, è formalizzata per accettazione dall’assemblea validamente insediata.

ART. 6
Sono organi del Comitato:

1 Il Presidente, rappresenta il Comitato nei rapporti esterni, personalmente o per mezzo dei suoi delegati. Convoca le assemblee, ne cura l’esecuzione, sorveglia il buon andamento del Comitato, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
2 Il Vice Presidente, che affianca il Presidente, e lo sostituisce per delega o in caso d’impedimento.
3 Il Segretario, cui spetta il compito di redigere i verbali delle riunioni, e gli inviti di convocazione.
4 Il Tesoriere, amministra la cassa del Comitato, provvede alle gestione degli incassi e dei pagamenti. Tiene la contabilità ordinaria, e predispone il bilancio consuntivo da presentare all’assemblea dei Soci per l’approvazione. Al tesoriere è altresì demandato il compito di redigere un rendiconto relativo a ciascuna delle iniziative promosse dal Comitato.
5 L’Assemblea dei Soci, è composta da tutti gli aderenti e/o i loro delegati.  L’Assemblea dei rappresentanti si riunisce per convocazione del Presidente almeno due volte l’anno, o per richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto. Le delibere sono valide, in prima convocazione a maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti. L’Assemblea, provvede alla nomina delle cariche previste, traccia gli indirizzi generali dell’attività del Comitato, approva il bilancio, delibera le modifiche al presente statuto, un eventuale scioglimento del Comitato e la relativa liquidazione devolvendo in beneficenza l’avanzo di cassa e gli eventuali beni strumentali a fine di Pubblica utilità.

ART. 7
Gli organi del Comitato InterIstituti hanno scadenza annuale in coincidenza con il rinnovo dei Comitati dei Genitori. Sono tutti rieleggibili dall’Assemblea dei rappresentanti.
Al fine mantenere la continuità possono far parte del Comitato anche genitori  che ne abbiano già fatto parte, previa accettazione dell’assemblea, e senza cariche direttive.
La loro permanenza potrà protrarsi per non oltre un anno ed il loro numero non dovrà essere superiore a tre.

ART. 8
Per ogni controversia interna al Comitato, si dovrà costituire un Collegio Arbitrale rappresentante le parti in causa, più il Presidente o suo delegato. Le decisioni del Collegio saranno definitive previa ratifica dell’Assemblea dei rappresentanti.

ART. 9
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi al Comitato può essere escluso con deliberazione dell’Assemblea. Qualora, l’escluso non condivida le motivazioni del provvedimento in questione, egli può adire al Collegio Arbitrale, come previsto dal presente statuto. In tal caso l’esclusione è sospesa fino al pronunciamento del Collegio stesso, e relativo pronunciamento dell’Assemblea dei rappresentanti.

ART. 10
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile.